DM 25 gennaio 2019 e sicurezza antincendio in condominio: cosa sapere

15 Mar 2021

Quali sono i termini di scadenza per adeguare gli edifici alle norme di sicurezza antincendio previste dal D.M. 25 gennaio 2019? 

Il Decreto ha introdotto l’obbligo, per tutti gli edifici (già esistenti o di nuova costruzione) di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri, di adeguamento a precise disposizioni di prevenzione per la sicurezza antincendio. Il 6 maggio 2021 scade il termine per adeguare gli edifici oltre i 54 metri di altezza antincendio (LP2 e LP3), con l’obbligo di installare impianti di segnalazione manuale di allarme, e gli immobili che superano gli 80 metri di altezza antincendio, per i quali è invece richiesta l’installazione di sistemi di allarme vocale a scopi di emergenza.

Per tutti gli edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri (LP1 e LP2) i termini sarebbero dovuti scadere lo scorso 6 maggio 2020 ma, a causa della pandemia Covid-19, il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ha introdotto una proroga di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza, fissato per il 31 luglio 2021, dunque c’è tempo ancora fino al 31 gennaio 2022 per adeguarsi al D.M. 25 gennaio 2019, che prescrive l’adozione delle disposizioni antincendio e delle misure per garantire l’esodo di emergenza in sicurezza in caso di incendio.

Perché sono importanti le disposizioni antincendio introdotte dal Decreto Ministeriale 25/01/2019?

Le mutate tecniche di realizzazione degli edifici e le analisi dei casi di incendio più eclatanti hanno portato a una revisione del D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Ad esempio, nel caso della Grenfell Tower di Londra nel giugno 2017, pare essere stata proprio l’elevata infiammabilità del rivestimento isolante esterno a causare il drammatico incendio che, in pochi minuti, si propagò fino al 24° piano, concludendosi con un tragico bilancio di 72 vittime. Con il DM 25 Gennaio 2019 il legislatore interviene proprio sulle specifiche di sicurezza dell’involucro dell’edificio, introducendo delle prescrizioni che hanno l’obiettivo di ostacolare la propagazione di un incendio attraverso le facciate. In particolare, la nuova normativa mira a ridurre le probabilità sia di incendio di origine esterna sia di diffusione di un incendio all’interno dell’edificio, così come a evitare o limitare la caduta di parti di facciata. 

D.M. 25 gennaio 2019: come orientarsi fra le diverse misure di prevenzione da mettere in atto?

A seconda dell’altezza del fabbricato, il D.M. prevede diverse misure di prevenzione incendio da mettere in atto, identificando quattro tipologie di stabili, con livelli di prestazione più restrittivi per gli edifici più alti (L.P.0 -L.P.1 – L.P.2 – L.P.3). L’analisi svolta dal nostro personale tecnico consente di individuare l’esatto L.P. e di verificare l’obbligatorietà dell’applicazione del decreto.

L’analisi del fabbricato è inoltre indispensabile per identificare le misure che sarà necessario attuare per garantire le condizioni di sicurezza delle parti comuni, per verificare l’efficienza degli impianti antincendio presenti e per organizzare la manutenzione degli eventuali dispositivi già installati.

Quali responsabilità in caso di emergenza antincendio in condominio?

L’amministratore di condominio, in qualità di legale rappresentante dello stabile, ha la responsabilità di pianificare e verificare periodicamente le misure di emergenza, assicurandosi di informare l’utenza. Per questo, insieme all’analisi del fabbricato e all’indicazione delle misure da attuare, i nostri consulenti forniscono un esaustivo piano di emergenza da adottare in caso di incendio e l’opportuna segnaletica da esporre negli spazi comuni. È bene ricordare che, quando si verifica un incendio, per garantire la sicurezza è indispensabile che tutti siano in grado di mettere in atto le procedure obbligatorie di emergenza, conoscere le vie di esodo e applicare le procedure per l’attivazione dei soccorsi. 

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